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Rifiuti
23/05/2022

Un passo avanti per lo sviluppo dell'eco-design: approvata il DLgs di recepimento della direttiva europea sull'ecoprogettazione dei prodotti connessi con l'energia

La prevenzione dei rifiuti comincia dalla progettazione dei prodotti: è stata approvato il DLgs 15/2011, di recepimento della Direttiva europea sull’ecoprogettazione dei prodotti connessi con l’energia.

Per produrre meno rifiuti  è necessario partire da una progettazione dei beni attenta  a tutti gli impatti, compresi quelli del “fine vita”.

Ecco perchè è molto importante il recepimento della Direttiva comunitaria 2009/125/Ce,  sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi con l’energia, avvenuto con Dlgs il 16 febbraio 2011 (Documento in PDF).

La progettazione si definisce “ecocompatibile” quando integra gli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto per migliorarne le prestazioni ambientali nell’intero ciclo di vita.

Le misure si applicano  all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e alla libera circolazione dei prodotti connessi all’energia.

Si tratta di  qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia – ad es.  infissi, finestre, materiali isolanti, con l’esclusione dei mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

Essi devono risultare conformi a misure di esecuzione adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi (e vengono previsti controlli e sanzioni per chi, produttore, distributore o importatore dei beni in questione,  non vi ottempera).

Il fabbricante deve istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto. Deve anche  fissare e rivedere procedure per l’elaborazione del profilo ecologico del prodotto, indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche, e infine  un programma per conseguire tali obiettivi.

Una corsia preferenziale è prevista per i beni per i quali la funzione di progettazione sia tra quelle inserite nell’adesione volontaria ad  sistema comunitario di ecogestione e di audit  Emas (di cui al  regolamento (Ce) n. 1221/2009)   e   per quelli cui sia stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Ai consumatori devono essere fornite informazioni  sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonchéè sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti.

Un ruolo fondamentale per la gestione del Decreto il  Ministero dello sviluppo economico, che è designato Autorità competente per la sorveglianza del mercato e deve assicurare il necessario coordinamento con le Regioni e le altre amministrazioni interessate nell’attuazione delle misure di esecuzione, cui produttori, distributori o importatori devono attenersi per poter immettere i beni sul mercato.

Per farlo può avvalersi del supporto di Enea, CCIAA, dell’Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia e può stipulare accordi di programma con le parti sociali interessate.

In definitiva un passo avanti verso la prevenzione dei rifiuti,  perché si incide sulla progettazione e sulla fabbricazione e distribuzione dei un ampio numero di prodotti, dando la giusta importanza a manutenzione e  riutilizzo dei beni, evidenziando il ruolo del consumatore e imponendo una spinta e una continua verifica dei processi di miglioramento ambientale della produzione.

Vanno infatti condotti almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali).

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