Il tar della Lombardia con la sentenza 940, del 15 aprile 2015 ha ribadito la responsabilità della provincia nel ricercare il soggetto responsabile dell’inquinamento anche se il nuovo proprietari si attiva per la bonifica del terreno. La giurisprudenza dell’Unione Europea ha ritenuto che l’addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti a soggetti che non li hanno prodotti sarebbe incompatibile con il principio “chi inquina paga”. Allo stesso modo, la giurisprudenza nazionale, nell’individuare il soggetto sul quale grava l’obbligo della bonifica, ha chiarito che in base, sia al d. l.vo 18 aprile 2011, n. 2376, sia al d. l.vo n. 152 del 2006, l’obbligo della bonifica è posto in capo al “responsabile” dell’inquinamento, precisando “che le autorità amministrative hanno l’obbligo di ricercare e individuare” tale soggetto, mentre il “proprietario non responsabile” La spontanea attivazione del proprietario, anche ai sensi dell’art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152, non incide sull’obbligo dell’amministrazione di procedere alle attività necessarie all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, trattandosi di una specifica e doverosa attività che l’ordinamento impone all’amministrazione, sia a garanzia degli interessi pubblici sottesi al principio “chi inquina paga, sia a tutela dell’integrità patrimoniale del proprietario incolpevole, che abbia sostenuto, direttamente o indirettamente, l’onere economico del ripristino.