È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.9.2014 il Decreto Legge n. 133/2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) detto anche “Sblocca Italia”. Le novità per quanto concerne il settore dei rifiuti e delle bonifiche sono contenute in particolare nel CAPO 3: Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico (art. 8) e al CAPO 8: misure urgenti in materia ambientale (Art 33,34,35).  Nel dettaglio:

  • Capo 3, Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)
  • Capo 8, Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)
  • Capo 8, Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita’ di messa in sicurezza e di bonifica)
  • Capo 8,Art. 35 (Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

In questi articoli si introducono misure per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure per gli interventi di bonifica. Viene anche avviato un nuovo modello di governance territoriale basato sugli accordi di programma per le aree di crisi industriale. Le agenzie Agenzie Regionali Ambientali avranno 15gg di tempo per verificare l’operazione di bonifica effettuata (anziché 45). Viene introdotto, inoltre, il principio del silenzio-assenso.

Per quanto concerne gli impianti di recupero di energia (art 35) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, dovrà individuare gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, al fine di attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti con l’obiettivo di conseguire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore.