Gli strumenti economici sono il volano per lo sviluppo di politiche di prevenzione dei rifiuti. Il PNPR può creare la basi normative e regolamentari per ri-definirli, integrarli e lanciarli.
La Finestra sulla prevenzione dei rifiuti (FdR) da sempre ritiene gli strumenti e economici un volano indispensabile per lo sviluppo di politiche di prevenzione dei rifiuti e spesso ne occupa1.
Nell’ottobre del 2013 il MinAmb ha varato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR).
Parlando delle “Misure generali” da attivare per arrivare alla sua attuazione vi si dice che “Gli strumenti economici consentono di ottenere ampi risultati in termini di prevenzione della produzione di rifiuti in quanto azioni che fanno leva sull’interesse individuale dei soggetti privati”.
Accanto all‘”applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore ad altri flussi di rifiuti rispetto a quelli attualmente previsti e l’ampliamento della responsabilità anche alla prevenzione della formazione del rifiuto” e all’ “introduzione di sistemi fiscali o di finanziamento premiali per processi produttivi ambientalmente più efficienti e a minor produzione di rifiuto” (quindi di due misure che coinvolgono soggetti privati) il Programma punta su due strumenti, che stanno nella mani del decisore pubblico: “l’implementazione, laddove i bacini di utenza e i sistemi di raccolta ne consentano una razionale applicazione, dei meccanismi di tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti urbani (in funzione dei volumi o delle quantità conferite)” e “una revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica e aumento della quota del tributo che le Regioni devono destinare alla promozione di misure di prevenzione dei rifiuti”.
Ci troviamo ora di fronte ad un problema di attuazione, di passare cioè da generiche parole di indirizzo al varo da parte del legislatore di strumenti normativi e regolamentari che consentano di dare a quelle parole un riscontro operativo.
Riprendere esperienze e proposte ci consente di fare il punto e offrire un contributo in tal senso.
1. Proposte su tariffa puntuale e riforma dell’istituto tariffario in funzione della prevenzione
La tariffa puntuale si fa sempre più strada nella pianificazione regionale2
Si è recentemente costituita l’Associazione .Payt Italia3, che mette insieme i soggetti protagonisti delle migliori esperienze di applicazione puntuale della tariffa da parte di Aziende e Consorzi pubblici e punta al suo sviluppo nel nostro paese.
Ci sono quindi le basi per una proposta che investa il livello nazionale.
L’attuale ordinamento sulla tariffa è debole e bisognoso di essere completato e reso organico.
Fa molto piacere sentire il sottosegretario alla Pubblica amministrazione, Angelo Rughetti dichiarare che il Governo vuol lasciar fuori la Tari dalla cosiddetta “local tax”, il tributo unico che ha in mente per unificare Imu, Tasi e addizionale Irpef, con la motivazione che “bisogna tenere conto delle direttive europee che prevedono una tassazione commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti”.
Questo però vuol dire che bisogna metter mano all’intero ordinamento dell’istituto tariffario.
Non basta e forse non serve colmare il ritardo nella emanazione del “Regolamento TARIP”, previsto dal comma 667 dell’art. 1 delle legge 173/134.
La tariffa puntuale non va protetta in una “riserva indiana”, ma deve diventare per tutti il punto di arrivo eco fiscale del prelievo sui rifiuti. E’ quindi necessario che la riforma della tariffa investa la normativa primaria (ora siamo a quella sulla TARI e TARIP5) e quella secondaria (per la qual siamo ancora fermi al Regolamento del 1999!6)
La riforma può passare per una fase di tariffazione parametrica (l’attuale TARI) ma deve dire con chiarezza che il punto di arrivo sta nella capacità del gestore di misurare il rifiuto prodotto, da cui consegue l’applicazione puntuale della parte variabile della tariffa 7,
Sulla Finestra sulla prevenzione dei rifiuti abbiamo dato spazio all’idea che la tariffa rifiuti possa essere un punto centrale per la prevenzione non solo come strumento di eco fiscalità (la tariffa puntuale è il principale driver economico per ridurre i rifiuti) ma anche per la possibilità di inserire nel Piano finanziare le risorse per avviare le azioni 8.
Il dibattito è aperto9 e va portato avanti legandolo alla discussione sulla riforma dell’istituto.
2. Proposte su eco tassa
Il rapporto sull’eco tassa messo a punto da Legambiente10 propone di modulare il tributo per lo smaltimento in discarica in funzione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti dal comune. Nel commentarlo, abbiamo auspicato una normativa tecnica di indirizzo per l’applicazione dell’eco tassa (con la riforma della Legge 549/95) per rendere il contributo di 25 €/tonn un contributo minimo e modularlo in funzione non solo della capacità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata11, ma anche della capacità di riduzione del rifiuti prodotti a livello comunale e di ambito ottimale – assumendo (come fatto dal PNPR), la produzione 2010 come base di partenza, e valutandone l’evoluzione anche in termini relativi.
Ad es. la Regione Marche, con una legge Regionale ha stabilito di diminuire l’eco tassa ai Comuni che a seguito di azioni di prevenzione, raggiungono una produzione pro capite sensibilmente inferiore a quella media del loro ATO12.
Esistono altre esperienze di eco fiscalità applicata ai rifiuti.
Un caso classico è quello delle manovre sui prezzi degli impianti di smaltimento tese e differenziarli sulla base delle fasce di produzione pro capite dei Comuni che vi afferiscono (v. caso della Provincia di Cremona)13. Ovviamente si può lavorare per quantità assolute ma anche relative, in modo da incoraggiare il miglioramento nel tempo.
3. Utilizzo di fondi per premiare o innescare iniziative di prevenzione
Le esperienze (pensiamo a quella della Regione Toscana e delle Marche14) dimostrano quante efficace possa essere il sostegno di fondi pubblici come volano che innesca azioni di prevenzione che poi si assestano e consolidano.
L’importante è prendere le risorse per alimentare questi fondi non dalla fiscalità ordinaria ma da misure eco fiscali (ad es. quelli ricavate dall’eco tassa)
.
Cosi ha fatto ad es la Regione Marche, con una Legge Regionale 15 che promuove azioni prevenzione (art. 1) istituisce l marchio “Comune libero dai rifiuti – waste free” – che certifica l’operato delle Amministrazioni Comunali nei confronti della riduzione della produzione dei rifiuti (art. 2) e finanzia le azioni a partire dall’ecotassa (art. 8)
La Finestra sulla prevenzione dei rifiuti ritiene non solo che sia matura la possibilità di mettere a punto un set di proposte sugli “strumenti economici per la prevenzione”, ma che questa sia una necessità per lo sviluppo del PNPR .
Si potrebbe aprire e coordinare un gruppo di discussione su “Il ruolo integrato di tariffa rifiuti, misure di eco fiscalità e utilizzo di fondi a sostegno delle azioni come drivers economici della prevenzione ”, chiamando decisori16 ed attori pubblici e privati interessati17 a confrontarsi in un convegno e/o in un momento di riflessione seminariale dal quale far emergere e coordinare questo set di proposte integrate su quali strumenti economici possono favorire le politiche di prevenzione dei rifiuti.
Un percorso del genere ha senso se promosso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nominato dal MinAmb per affiancare attuazione e sviluppo del PNPR, un attore che abbiamo considerato fondamentale nel cammino verso il passaggio dagli indirizzi alla loro attuazione18.
Se patrocinasse un convegno/seminario cui invitare le esperienze più qualificate nel nostro paese19 e lo coordinasse, il CTS ne potrebbe uscire con le basi per un pacchetto di proposte da portare all’attenzione del legislatore, per una normativa integrata di “ecofiscalità sui rifiuti” tesa a proporre elementi di penalizzazione dei comportamenti dissipativi e di incentivazione di quelli virtuosi .
1Vedi ad es. http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=2908&menuindex=, http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=3124&menuindex= , http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=3140&menuindex= .
2 Nell’ultima FdR abbiamo parlato della priorità assegnata alla“tariffa puntuale” dal “programma di prevenzione (cap. 17) del PRGR dell’Emilia Romagna. Un caso clamoroso di “inversione di tendenza”, se si pensa a come la gestione dei rifiuti in quella importante Regione sia stata e sia in gran parte ancora centrata su metodiche si servizio che vanno in tutt’altra direzione; larga assimilazione raccolte con mono operatore e cassonetti di grande volumetria (eppure anche su questo terreno nel PRGR si rincontra – in cap.10 – qualche segnale di “inversione di tendenza”)
4 Art. 1 legge 173/13 comma 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.
5 Revisione dell’art 238 del Dlgs 152/06 (Tia 2) e s.m.i. (fino alla Tares l’art. 14 del DL 102
6 Dpr 158/99
7Vanno definiti tempi serti entro cui questo passaggio deve avvenire (il rinnovo di appalti e contratti di servizio, la chiusura del ciclo di ammortamento di sistemi diversi, … .
9V. https://www.linkedin.com/groups/tariffa-%C3%A8-motore-eco-fiscale-6526415.S.5874168897304825860?qid=aadadd13-20a2-4ae7-9383-fee2d41b2d7f&trk=groups_most_popular-0-b-ttl&goback=.gmp_6526415
10V. http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/riduure_riciclare_primaditutto_dossier2013.pdf
11Dei quali è essenziale, perchè questa manovra sia efficace, ristabilire i paletti temporali, eliminenado gli inopinati spostamenti in avanti previsti dall’allegato ambientale alla finanziaria.
12La Legge Regionale 20.01.1997, n.15 . “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”. Art. 2 bis , comma 6 quater. “La Regione non applica l’addizionale al tributo speciale in discarica ai Comuni con una produzione procapite di rifiuti inferiore di almeno il 30% rispetto a quella media dell’ATO a seguito dell’attivazione di politiche di prevenzione.”
13 Con D.G.P. n. 21 del 15 gennaio 2002, è stato introdotto in provincia di Cremona un meccanismo
per la determinazione di tariffe differenziate in base al quantitativo procapite di rifiuti urbani
avviati allo smaltimento.
15 Legge Regionale 25.11.2013, n.41 “Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei Rifiuti Solidi Urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n.15
– Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
16 Le commissioni ambiente di Camera a Senato, gli amministratori regionali e dei Comuni.
17 Federambiente, Fise, Organizzazione di categoria della produzione della distribuzione, gruppi GDO, associazioni ambientaliste e dei consumatori
19V. https://www.linkedin.com/groups/tariffa-%C3%A8-motore-eco-fiscale-6526415.S.5874168897304825860?qid=aadadd13-20a2-4ae7-9383-fee2d41b2d7f&trk=groups_most_popular-0-b-ttl&goback=.gmp_6526415