Il 22 marzo 2016 entra in vigore il decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 28, adottato dal Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 55 del 7 marzo 2016) Il decreto legislativo, in attuazione della normativa europea, provvede a stabilire i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli artt. 1 e 15 della L. 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014). Tale disciplina di delega reca (nell’art. 15) due criteri direttivi specifici, che si aggiungono principi e criteri direttivi generali, richiamati dall’art. 1, comma 1, della medesima L. n. 114.

Il decreto prevede in sintesi:

  • articolo 2: definizioni di alcuni termini rilevanti in materia.
  • articolo 3: definisce l’ambito di applicazione delle norme. Si specifica che l’ambito è costituito dalle acque destinate al consumo umano, con esclusione delle acque minerali naturali riconosciute e delle acque medicinali.
  • articolo 4: prevede appositi programmi di controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, per l’ipotesi di superamento di uno o più dei suddetti valori di parametro, la valutazione dei rischi e l’eventuale adozione di interventi (per il rispetto dei medesimi valori) e di misure cautelative per la salute pubblica.
  • articolo 5: specifica, insieme con l’allegato I, i valori di parametro e i punti in cui essi devono essere rispettati.
  • articolo 6: prevede due tipologie di controlli: quelli cosiddetti esterni, che vengono effettuati (nell’ambito del programma di controllo di cui all’articolo 4 ed in conformità con le prescrizioni di cui agli allegati II e III) dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti (sopra menzionati), avvalendosi delle “ARPA/APPA, anche in forme consortili”; quelli cosiddetti interni, che sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato (mediante un laboratorio diverso da quello impiegato per i controlli esterni, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5).
  • articolo 7: disciplina i provvedimenti e le misure da adottare in caso di non conformità dei parametri indicatori, nonché gli obblighi inerenti alla relativa informazione alla popolazione.