La Corte Costituzionale nella sentenza 137/2014 ha stabilito che lo Stato non può attribuire poteri, compiti e funzioni all’Autorità per l’energia, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L’Autorità per l’energia, tuttavia, anche per queste province autonome, può definire i livelli minimi del servizio, predisporre convenzioni, predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario, approvare le tariffe del servizio idrico integrato, adottare direttive per la trasparenza della contabilità che presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio. La Corte, infatti, ha accolto il ricorso per conflitto d’attribuzione tra poteri presentato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato in relazione all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, norma sulla individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.