Nei giorni scorsi si è discusso presso il Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione della Camera l’Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. A seguire la sintesi del testo del decreto di istituzione in fase di esame.

Il provvedimento si compone di cinque articoli

L’articolo 1 istituisce, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, con il compito di accertare e valutare:

  • la dimensione del fenomeno della presenza dell’amianto nel territorio nazionale, e degli eventuali casi d’impiego illecito o di smaltimento illegale del minerale (lettera a);
  • l’idoneità dei controlli sull’attuazione della vigente legislazione in materia di amianto e sulla bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto analizzando le problematiche di diversa natura che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi ed individuando le possibili soluzioni operative per superarle anche attraverso lo studio e la valorizzazione di modelli territoriali virtuosi – tale ultimo periodo è stato così modificato nel corso dell’esame referente – che prevedono strategie di collaborazione con i privati (lettera b);
  • eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, anche sotto il profilo della gestione dei rifiuti e dell’opera di bonifica di siti effettivamente o potenzialmente contaminati (lettera c);
  • la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti d’interesse nazionale insalubri e contaminati (lettera d);
  • l’efficacia della legislazione vigente in materia, anche con riguardo all’idoneità ed effettività della rete di controllo sulla corretta applicazione delle normative stesse e delle procedure (lettera e);
  • gli interventi messi in atto dal Ministero della salute e dalle regioni competenti in tema di prevenzione e di cura e ricerca medico-scientifica (lettera f).

L’articolo  2 disciplina la composizione e la durata della Commissione prevedendo che sia formata da  venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputatati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare (comma 1).

I poteri e limiti della Commissione sono disciplinati dall’articolo 3 che, al comma 1, chiarisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, e precisa che non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’art. 133 c.p.p.

Il comma 2 prevede la possibilità che la Commissione possa acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (art. 329 c.p.p.), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Spetta inoltre alla Commissione stabilire quali atti non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 4). Infine il comma 3 sottolinea che, nel caso in cui atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari d’inchiesta, tale vincolo non possa essere opposto alla Commissione. Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l’attività delle Commissioni d’inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri d’indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari d’inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l’esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere.

L’articolo 4 disciplina l’obbligo del segreto da parte dei componenti la Commissione e del personale di qualsiasi ordine e grado ad essa addetto. Più nel dettaglio  la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti (di cui all’articolo 3, commi 2 e 4), dei quali è vietata la divulgazione, impone l’obbligo del segreto ai seguenti soggetti:

  • i membri della Commissione;
  • i funzionari e il personale addetti alla Commissione e ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio (comma 1).

Nei casi di violazione del segreto, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, trova applicazione l’art. 326 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). La indicata disposizione codicistica è richiamata anche al comma 3, laddove si prevede la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d’inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sia punita con le stesse pene di cui al comma 2, salvo costituisca più grave reato.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori, l’articolo 5 demanda la disciplina dell’attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, da approvarsi prima dell’avvio dell’attività d’inchiesta da parte della Commissione a maggioranza anche relativa dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Con riferimento all’organizzazione dei lavori, il comma 2 stabilisce la pubblicità delle sedute,  salvo che la Commissione disponga diversamente. Inoltre, nell’espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il regolamento interno stabilisce il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 3). Per l’adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 4).
 Relativamente alle spese di funzionamento della Commissione, il provvedimento in esame fissa un ammontare massimo di 40.000 euro per l’anno 2022: le spese sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati (comma 5). L’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività è a cura della Commissione (comma 6).

la documentazione e la bozza del decreto in esame sono disponibili qui.

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