È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio il decreto 4 giugno 2019 (a pagina 24) del ministero dei Trasporti sulla “sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica che entrerà in vigore il prossimo 27 luglio. Spetta ad i sindaci, scegliere se aderire alla sperimentazione ed eventualmente fare le delibere di giunta per rendere utilizzabili questi mezzi. Fino all’emanazione di tale delibere comunque saranno considerati illegali e non si potranno usare, né su strada, né sui marciapiedi.
Il decreto  da il “via libera” alla circolazione solo per quattro nuovi veicoli: ossia hoverboard, segway, monopattini e monowheel che dovranno rispettare strettissime regole, specificate con precisione nel decreto, composto da 7 articoli e 3 allegati anche con fotografie e la descrizione dei modelli dei veicoli.
Con questo decreto il ministero cerca di  colmare  una gigantesca lacuna: tutti questi veicoli, anche se usatissimi, non sono contemplati nel Codice della Strada, e quindi vietati.

  • Le regole in sintesi:
    i mezzi dovranno essere dotati di segnalatore acustico e con un motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500watt.
  •  da mezz’ora dopo il tramonto, durante la notte e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i mezzi sprovvisti di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di catarifrangenti rossi o di luce rossa fissa, non potranno essere utilizzati ma solo condotti o trasportati a mano.
    obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di sera e notte per il segway e il monopattino elettrico quando circolino su strade ricadenti in zona 30 o su pista ciclabile.
  • i mezzi in grado di sviluppare velocità superiori ai 20 km/h dovranno essere dotati di regolatore di velocità, mentre per poter essere utilizzati nelle aree urbane, attraverso il regolatore,  non potranno superare la velocità di 6 km/h.
  • E’ vietato il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino.
    Saranno i comuni  con apposita ordinanza ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada ad autorizzarne la sperimentazione,  in base ad una apposita tabella che indica per ogni tipo di mezzo, l’area ammessa alla circolazione (ad esempio le piste ciclabili, i percorsi promiscui pedonali e ciclabili, aree pedonali e le zone 30), e la relativa velocità consentita. Sarà prima una apposita delibera di Giunta comunale ad approvare il piano della sperimentazione della micromobilità elettrica, andando a regolamentarne oltre che la circolazione anche la sosta. I comuni dovranno installare nuova segnaletica indicata nell’allegato 3 al decreto.
  • La sperimentazione potrà essere autorizzata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non potrà avere una durata superiore ai 24 mesi dalla predetta data, con un minimo di 12 mesi. E i comuni dovranno comunicare al MIT la volontà di accedere alla sperimentazione entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti,  ed entro tre mesi dal termine della sperimentazione andrà inviata una relazione sui risultati conseguiti.

Fonte: Utilititalia – (articolo qui) – Gazzetta ufficiale