Con decreto 4 aprile 2023 n. 59 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento sia dell’intero sistema di tracciabilità che del RENTRI, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (istituito con DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Il regolamento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 31 maggio (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023):

  • entrerà in vigore il 15 giugno 2023;
  • a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore, abroga il DM 145/1998 (regolamento sul formulario di accompagnamento dei rifiuti) ed il DM 148/1998 (il regolamento che approva il modello di carico e scarico).

Il Regolamento contiene 24 articoli raggruppati in tre titoli:

  • Titolo I Disposizioni generali (con il rimando alle definizioni della parte IV del D.Lgs. n.152/2006 – Testo unico ambiente – TUA)
  • Titolo II Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed il formulario di identificazione (art.3-9);
  • Titolo III registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) (art. 10-22).

Sono presenti tre allegati rispettivamente:

  • ALLEGATO I – registro cronologico di carico e scarico
  • ALLEGATO II – formulario di identificazione
  • ALLEGATO III – contributo annuale e di segreteria

Il Regolamento n.5972023 definisce (art.1)

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del Testo unico Ambiente con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta ;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati, cioè di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • il funzionamento del RENTRI, (incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti);
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, le modalità di coordinamento tra le comunicazioni e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, e le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Iscrizione al RENTRI (art 12).

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b)i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Il testo del decreto in gazzetta è disponibile al seguente link

Fonte: INSIC (qui)