Con un interpello la provincia autonoma di Trento chiede al Ministero dell’ambiente indicazioni su ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’ambito di applicazione del DM 27 settembre 2020, n. 152 recante disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

In sintesi quesiti e risposte.

a) Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152

  1. se per rifiuti da costruzione e demolizione le attività di recupero volte alla produzione di materia prima sono esclusivamente quelle dettate dal nuovo D.M. – oppure residuano le procedure e le modalità stabilite da precedenti atti normativi;
  2. se qualora un’impresa intendesse procedere al recupero di uno o più rifiuti elencati nell’allegato 1, lettera a) del D.M. 152/2022 al fine di produrre una materia prima da utilizzare per ambiti diversi da quelli prospettati nell’Allegato 2 del D.M. stesso, tale istanza è ancora autorizzabile “caso per caso” da parte dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 oppure dev’essere negata la possibilità di produrre una materia prima per ambiti diversi da quelli consentiti dal D.M. 152/2022.

b) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti

  1. se i rifiuti non risultati conformi (o non ammessi) devono essere stoccati separatamente, per singolo codice CER, oppure possono essere stoccati, potenzialmente anche tutti insieme, in un’unica area ad essi appositamente dedicata;
  2. se i rifiuti conformi in seguito alle verifiche in ingresso – dovessero essere stoccati separatamente, ossia per singolo codice CER, come devono essere gestiti i successivi processi meccanici di lavorazione dei rifiuti? I rifiuti possono essere sottoposti a lavorazione contestuale tra due o più codici CER oppure le lavorazioni dovranno avvenire anch’esse in maniera separata, cioè per singolo codice CER.

c) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato

  1. si chiede di precisare quali sono i criteri per determinare se un aggregato recuperato costituisca “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee”: ciò anche al fine di non creare un sito potenzialmente contaminato con l’utilizzo dell’aggregato recuperato.

d) varie su tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022

La risposta del ministero

a) Quesiti 1 e 2 l’Allegato 1 del DM n. 152/2022, riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione quindi sono ammesse attività di recupero con procedure anche diverse da quelle nel decreto; si conferma la possibilità di ricorrere all’autorizzazione “caso per caso” in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto.

b) Quesiti 3 e 4 restano valide le norme tecniche vigenti per l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi quali quelle previste al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, nonché quanto previsto al Decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell’interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”; la cessazione della qualifica di rifiuto si realizza quando si soddisfano al contempo due condizioni: l’aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell’Allegato 1 ed è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. I criteri prevedono un elenco di rifiuti ammessi alle operazioni di recupero; la verifica sui rifiuti in ingresso qualora se ne ravveda la necessità in controlli supplementari; indicazioni relative al processo di trattamento e deposito temporaneo presso il produttore; infine, controlli sull’aggregato recuperato da realizzarsi mediante verifica della presenza di determinate sostanze in concentrazioni inferiori agli specifici valori individuati dal decreto.

c) In merito al quesito 5 si conferma che i requisiti ambientali da garantire per ogni lotto prodotto sono quelli espressamente indicati nelle tabelle 2-parametri da ricercare e valori limite- e tabella 3-Analiti da ricercare e valori limite- dell’Allegato 1 al DM 152/2022. Qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell’aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche.

Il testo completo del quesito interpello al seguente link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2023.01.11_interpello_provincia_trento_allegato_quesito_1.pdf

la risposta del ministero al seguente link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2023.01.11_interpello_provincia_trento_riscontro.pdf