Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/06, relativa ai residui della manutenzione del verde pubblico dei Comuni, la Regione Veneto ha richiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) i seguenti chiarimenti:

  1. se sia applicabile l’esclusione di cui all’articolo 185 del D. Lgs. n.152 del 2006;
  2. se siano applicabili le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006;
  3. se le disposizioni previste dal dm 23/06/2016 permettano ex-lege di classificare i residui della manutenzione del verde utilizzati in impianti per la produzione di biogas come sottoprodotti esonerando il produttore dall’onere della prova di attestare in ogni fase della gestione il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06
  4. se le casistiche richiamate dal dm 10 marzo 2020 e, in particolare, l’utilizzo di tali residui ai fini del compostaggio all’interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, possano configurare una esclusione dalla disciplina rifiuti e/o una gestione come sottoprodotto.

Nella risposta del MASE viene chiarito che i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono esclusi dal regime di deroga previsto all’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli stessi sono qualificabili come rifiuti, stante la loro inclusione all’interno della definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del citato decreto legislativo, in linea con quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, con la consequenziale applicazione della disciplina e delle tutele previste dalla parte quarta del d.lgs. 152/06. Per quanto riguarda invece le disposizioni inerenti la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, la disciplina comunitaria, come recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consente tale possibilità, ponendo in carico al produttore, mediante l’onere di dimostrare la sussistenza ed il rispetto contemporaneo di tutte le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006. Ebbene nell’ambito di tale dimostrazione, per il caso di citato dalla Regione Veneto, va osservata, la necessaria derivazione del residuo ottenuto da un’attività non direttamente collegata alla sua produzione, condizione contenuta alla lettera a), del comma 1, del citato articolo 184-bis. IL MASE chiarisce quindi il significato del concetto di produzione e fornisce la valutazione se tale concetto può essere ricondotto anche alla attività manutentiva delle aree verdi pubbliche o private.

Infine, per quanto richiesto al punto 4 in particolare il reimpiego dei materiali organici residuali in situ ai fini del compostaggio, dovrà essere sempre valutata alla luce di quanto discusso in merito alle corrette modalità di gestione di tale residuo. A tale riguardo si possono tenere in considerazione le disposizioni stabilite dall’art. 183 comma 1 lettera qq-ter) del d.lgs. 152/06 e quanto specificatamente indicato per l’autorizzazione di tale attività dall’art. 214, comma 7-bis, del medesimo decreto legislativo.

L’interpello della Regione Veneto e la risposta del MASE sono disponibili ai seguenti link.

Risposta all’ interpello della regione Veneto al seguente link.

Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica