Con la deliberazione del 3 agosto 2023 387/2023/r/rif, ARERA introduce obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

Fra le diverse motivazioni che l’Autorità porta a supporto della delibera, troviamo anche il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE), che ha modificato l’articolo 222 “Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione” del decreto legislativo 152/06, prevedendo che:

  1. “gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni (…) garantiscano]la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del [medesimo] decreto legislativo (…)” (comma 1 del citato articolo 222);
  2. i servizi “siano prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità (…)”, e disponendo contestualmente che “i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori [di imballaggi] nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)” (comma 2 del citato articolo 222).

La delibera mette al centro ancora una volta il tema dell’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, e dell’effettiva riciclabilità dei materiali raccolti: una visione perfettamente in linea con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti.

Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dall’1 gennaio 2024.

Tutti gli obblighi si fondano su indicatori ripartiti in quattro categorie:

  • efficienza e qualità della raccolta differenziata, con riferimento alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e alla frazione organica, che identifica l’efficacia dell’attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale
  • efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l’incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti
  • continuità del servizio, finalizzata a verificare l’affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle interruzioni
  • qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l’utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione

Le modalità di monitoraggio del set di indicatori individuati da ARERA sono stabilite nell’Allegato A della deliberazione.

Gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani sono attivi dal 1 gennaio 2024, ma ARERA ha scelto di rinviare a un successivo provvedimento la determinazione di eventuali obiettivi di mantenimento e di miglioramento, che saranno definiti anche in esito delle evidenze desumibili dall’attività di monitoraggio.

L’articolo completo di Operate è disponibile al seguente link

Fondazione OPERATE ha messo a disposizione anche un articolo di approfondimento sui temi degli Indicatori di efficienza della raccolta e qualità delle frazioni soggette all’EPR definiti dall’articolo 2 della delibera che definisce quali sono gli indicatori di efficienza della raccolta e qualità, delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, che dovranno essere monitorati a partire dal 1 gennaio 2024, l’articolo è disponibile al seguente link

Lo scorso 25 settembre Fondazione Operate ha organizzato  il webinar gratuito “La delibera 387 di ARERA. Gli obblighi di monitoraggio per il gestore della raccolta e per il gestore degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” Informazioni sull’evento qui.

Fonte: Operate