Con la fine del 2025 sono stati introdotti alcuni aggirnamenti relativi al sistema RENTRI. Gli aggiornamenti riguardano in particolare escusioni ed obblighi di siscrizione al sistema.

Iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
RENTRI avvisa che dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.
Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Termini per la fruizione dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale
L’articolo 7 comma 8 del D.M. 3 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:
- gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
- servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
- API, disponibili nell’area Servizi per l’interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
- APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.
L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.
Fonte: RENTRI

