Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il DM 26 luglio 2022, le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Le norme tecniche si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonchè ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 dell’articolo 3 riporta indicazioni per i casi di modifica e ampliamento delle attività esistenti.

L’articolo 4 contiene le indicazioni per l’impiego dei prodotti antincendio, identificazione, qualifica e accettazione del responsabile, norme alle quali devono essere conformi.

Non sarà invece necessario adeguarsi (art. 5) alla normativa per le attività che, alla data di entrata in vigore:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
  • siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

L’art. 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali precisa inoltre che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il DM entrerà in vigore dal 9 novembre 2022, a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Il testo del decreto è disponibile qui

Fonte: Gazzetta Ufficiale