Entrerà in vigore il prossimo 11 maggio il DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che costituisce Regolamento per quegli interventi per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della valutazione preventiva da parte dell’Autorità competente (il Ministero) ai sensi del Titolo V, Parte quarta del Testo Unico Ambiente (art. 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il Regolamento, all’Allegato 1, definisce anche i criteri e le procedure per effettuare tale valutazione, laddove prevista. Per tutti gli aspetti non trattati dal Decreto, si applicano le disposizioni dell’articolo 242-ter del Testo Unico Ambiente e dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.

Il Regolamento è costituito da 12 articoli, il campo di applicazione è indicato all’art.3 e  all’art.11 prevede che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Regolamento è diviso in due parti:

  • interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (artt. 4-7)
  • Interventi soggetti a valutazione delle interferenze e disciplina dei criteri e delle modalità procedurali (artt. 8-11).

Quando si applica il Regolamento

Il regolamento riguarda

  • interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall’articolo 4;
  • interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall’articolo 5;
  • interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall’articolo 6;
  • interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento;
  • interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.

Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:

  • Gli interventi e le opere, anche gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente
  • i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 252, comma 6.

In base all’art.4 del Regolamento, gli interventi e le opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, sono “Attività libere” e vi rientrano:

  1. gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali ad esempio, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
  2. gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c); (sono soggetti a comunicazione dei motivi di urgenza agli enti)
  3. gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.

Le attività “libere” richiedono l’applicazione di tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area previste dal TUS, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono quali interventi e opere possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata e le modalità. La relazione tecnica asseverata va trasmessa all’Autorità procedente, alla provincia, all’Agenzia regionale di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.  Anche qui in fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Gli articoli 8, 9 definiscono gli Interventi soggetti a valutazione delle interferenze. Il Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del TUA e le relative modalità di controllo. Nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Il Testo del decreto è disponibile al seguente link

Ulteriori approfondimenti nell’articolo di INSIC al seguente link

Fonte: INSIC