La provincia di Cuneo propone al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un interpello avente come oggetto: attività artigianali da cui sono prodotti i rifiuti, chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 193, comma 19 del D.Lgs 152/2006, anch’esso introdotto dal citato D.Lgs 116/2020, in relazione all’art. 185-bis.
In particolare la Provincia chiede:
- se nei termini di “attività di manutenzione e piccoli interventi edili”, possano essere ricomprese le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc…;
- se la casistica prevista dal comma 19 dell’art. 193 “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività” integra le casistiche riportate al comma 1 lettere a, b e c dell’art. 185 bis e, conseguentemente, sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti (a titolo indicativo calcinacci, cavi, residui metallici, latte e contenitori sporchi, 3 tubazioni etc…), prodotti dalle attività di cui al precedente punto, trasportati alle condizioni di cui all’art. 193 comma 19, presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.
La risposta del ministero in sintesi
Dalla lettura dell’articolo 193, comma 19, emerge chiaramente che la menzionata fictio iuris relativa al luogo di produzione dei rifiuti è riferita a molteplici attività nei seguenti ambiti: a) rifiuti derivanti da attività di manutenzione, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature; b) piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di limitata entità; c) attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, cioè attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Il legislatore ha quindi previsto, nell’ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento. Tale opportunità è comunque ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame.
In considerazione di quanto sopra riportato è possibile osservare che mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme. In merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.
Il testo completo dell’interpello è disponibile al seguente link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_prov_cuneo_istanza.pdf
La risposta completa completo del ministero è disponibile al seguente link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_prov_cuneo_riscontro.pdf
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica