E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 8 giugno il decreto 30 marzo 2016, n.78 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 abroga e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

Gli aspetti fondamentali modificati, la cui definizione viene tuttavia rimandata ad uno o più ulteriori DM di futura emanazione, riguardano:

  • le procedure operative per l’accesso al SISTRI, come ad esempio inserimento e trasmissione dati;
  • riduzione dei contributi SISTRI per i soggetti che aderiscono su base volontaria e rimodulazione dei contributi per i trasportatori; procedure e tempistiche specifiche per attività di micro-raccolta e per i RAEE;
  • semplificazione degli obblighi di installazione e utilizzo delle black box e dispositivi USB ad esse collegati.

Il decreto avvia il percorso di semplificazione più volte sollecitata dalle Organizzazioni e dalle imprese. Rimane invariato il quadro di riferimento dei soggetti obbligati, che conferma il combinato disposto delle disposizioni contenute nel codice ambientale (articolo 188 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e del relativo decreto ministeriale di attuazione (DM 24 aprile 2014). Di particolare interesse:

  • la cancellazione dal regolamento delle procedure di dettaglio, che vengono rinviate ad un successivo decreto ministeriale con salvezza, nelle more, delle procedure definite nei manuali e nelle guide pubblicate sul sito del SISTRI (http://www.sistri.it/), previo visto del Ministero dell’ambiente.
  • la previsione contenuta nell’articolo 23 che, ai fini dell’affidamento del servizio ad un nuovo concessionario, in attuazione dell’articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, definisce i principi di riferimento delle procedure di affidamento.
  • la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l’abbandono dei dispositivi usb e black box, la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line con trasmissione asincrona dei relativi dati, la generazione automatica del MUD (modello unico di dichiarazione), ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;
  • la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l’interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l’acquisizione automatica delle informazioni disponibili, la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e la realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
  • la sostenibilità dei costi e la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.

Il regolamento rinvia ad un successivo decreto la disciplina dei termini e delle modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box e, eventualmente, anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall’Agenzia per l’Italia digitale con l’attuale concessionario del sistema SISTRI. Con il medesimo decreto deve essere disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.